Fra le funzioni amministrative consolari di maggior rilievo:
- la gestione amministrativa delle tutele di minori e incapaci
- la gestione amministrativa e la liquidazione delle successioni.
Gestione amministrativa e liquidazione delle successioni
L'art. 104 del Regolamento consolare del 1866 prevede che i consoli diano "avviso al Ministero per gli affari esteri di ogni decesso di nazionali seguito nel loro distretto, e pervenuto a loro notizia". Informandolo anche di tutte le successioni che aperte nel distretto, nelle quali siano coinvolti nazionali non presenti in loco. Il console tuttavia, si aggiunge "dovrà astenersi da ingerenza" quando vi siano esecutori testamentari, o siano presenti gli eredi od i loro mandatari.
L'attività del console, nel caso di mancanza di eredi in loco, si configura come attività di difesa/assistenza degli interessi del singolo cittadino defunto e dei suoi successori.
I corposi archivi di successione conservati nei fonti consolari devono la loro forma al dettato dell'art. 111 del Regolamento consolare sopra citato, che stabilisce che i documenti e le corrispondenze relative alle singole successioni debbano essere raccolti in originale od in copia in apposito fascicolo, portante sulla coperta esterna il nome del defunto, ed il numero della successione.
- 1866-1867, 1870-1872
- 1876-1880
- 1881-1883; 1886, 1889, 1910 (1 fascicolo)
Le successioni si distinguono dagli altri fascicoli appartenenti alla serie degli incartamenti penali e civili, per avere scritto in coperta l'indicazione 'Successione'. Individuati dall'anno e da un numero progressivo.
Il console è il protettore dei cittadini dello Stato da cui ha ricevuto la nomina. La protezione è garantita dal possesso della cittadinanza. L'appartenenza alla nazione comporta anche il controllo svolto dal console e dal suo ufficio. La protezione può estendersi a stranieri che non hanno la rappresentanza; può inoltre essere accordata a sudditi locali. In questo caso questi fruiscono delle immunità e di quei privilegi previsti, secondo il regime delle capitolazioni, per i sudditi delle nazioni ospite.
I consoli "assistono e proteggono i nazionali, tutelano i loro interessi, specialmente se assenti, ed esercitano verso di essi gli atti d'amministrazione permessi dalle leggi ed usi locali" (art. 23).
Consta delle seguenti fincature:
N. d'ordine; data dell'inscrizione; Nome e cognome; Età; Luogo di nascita; Professione; Giustificazione dell'inscrizione
I consoli accordano passaporti ai nazionali, li concedono pure agli esteri nei casi previsti dai regolamenti e vidimano i passaporti nazionali ed esteri (art. 28 della Legge consolare del 1866).
L'art. 101 del Regolamento del 1866 prescrive che i consoli prendano nota in apposito registro di tutti i passaporti rilasciati o vidimati e del diritto percetto. Un estratto di detto registro doveva essere alla fine di ogni trimestre trasmesso al ministero per gli affari esteri (ibidem)
Il registro risponde dunque alla duplice necessità di poter dare informazioni sui movimenti dei nazionali e sugli ingressi degli stranieri nel Regno e di registrare le tasse percepite.
Pochi registri di passaporti redatti dunque nelle forme prescritte dai regolamenti
1909, n. 1-1552
1910, n. 1122
1911, n. 1-1172
1912, n. 1-1706
1913, n. 1- 702
1913, n. 703-1704
1914, n. 1-2316
1915, n. 1-2986
1915, n. 2987-3279
1916, n. 1-1863
1917, n. 1-583
1918, n. 1-489
1919, n. 1-2698
1920, n. 1-1991