La giurisdizione consolare civile si ripartisce in
- giurisdizione contenziosa
- giurisdizione volontaria
La giurisdizione volontaria al contrario di quella contenziosa, richiede all'autorità consolare, non un giudizio, ma di accordare una conferma ad una richiesta di parte.
Il ricorso è il mezzo per adire alla giurisdizione volontaria : i provvedimenti hanno il carattere e la forma del decreto (autorizzazioni).
La competenza sulla giurisdizione volontaria è stabilita dall'art. 66 della Legge consolare del 28 gennaio 1866 n. 2804 che recita
"La giurisdizione è volontaria o contenziosa, civile o penale, ed è esercitata dai consoli o dai tribunali consolari, secondo i casi e nei luoghi accennati dalla legge"
Gli art. 157 e seguenti ne circoscrivono ambito e forme.
I consoli, sono "investiti di tutte quelle facoltà che vengono assegnate ai pretori e ai presidenti tribunali; i tribunali consolari avranno quelle accordate ai tribunali civili o di commercio" (art. 157). Si ricorda che le funzioni sono subordinate ai trattati e agli usi (art. 158).
Dunque tutele, interdizioni, inabilitazioni (art. 162); vendita di beni esistenti all'estero e spettanti a persone che non ne possano disporre liberamente (art. 163).
Le decisioni possono dunque essere prese
- dal console 'giudice'
- dal console che esercita le attribuzioni del Tribunale consolare, in applicazione dell'art. 71 della Legge consolare
- dal Tribunale consolare riunito in Camera di Consiglio.
Esse sono conservate fra gli incartamenti dell'archivio del Tribunale civile fino all'anno 1923; dal 1923 si comincia a formare una distinta serie intitolata 'Affari di giurisdizione volontaria'. E' costituita di posizioni annuali.
All'interno si trovani fascicoli nominativi (pratiche nominative) e richieste di autorizzazioni sciolte.
Oggetto delle pratiche sono principalmente richieste di autorizzazioni a vendere beni e titoli, a ritirare o impiegare denaro.
Vi sono anche incartamenti relativi a:
- perizie e nomine d'arbitri;
- rettifica di nomi;
- costituzione di consigli di famiglia;
- nomina curatori.
Gli incartamenti possono contenere i relativi decreti (a titolo esemplificativo: le autorizzazioni a vendere beni, titoli; a ritirare denaro; a impiegare denaro; varie) e/o il carteggio connesso all'affare.