Registri generali degli incartamenti penali
L'art. 251 del Regolamento consolare del 1866 prevede che "ogni procedimento penale che si istruisca dai consoli" sia notato in apposito registro.
I dati da riportare sono
- nome, cognome e dimora dell'imputato
- nome, cognome e dimora della parte offesa
- natura del fatto a cui si procede
- procedimenti emanati in corso di istruzione o definitivamente
" Si indicherà pure in detto registro se la parte offesa siasi costituita parte civile, e se abbia fatto qualche deposito"
Gli incartamenti penali potevano essere reperiti grazie al repertorio, che è redatto nelle forme prescritte dai Regolamenti consolari. Oggi tali registri (pressoché completi, relativamente agli anni 1922-1937) si configurano, per quella parte di archivio, come un vero e proprio inventario 'archivistico' corredato da informazioni molto specifiche e dettagliate.