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ASDMAE RCItCa-Tribunali-01-02 · Serie · 1923 - 1940
Parte di Archivio del R. Consolato d'Italia in Cairo (1861-1940)

La giurisdizione consolare civile si ripartisce in

  • giurisdizione contenziosa
  • giurisdizione volontaria
    La giurisdizione volontaria al contrario di quella contenziosa, richiede all'autorità consolare, non un giudizio, ma di accordare una conferma ad una richiesta di parte.

Il ricorso è il mezzo per adire alla giurisdizione volontaria : i provvedimenti hanno il carattere e la forma del decreto (autorizzazioni).

La competenza sulla giurisdizione volontaria è stabilita dall'art. 66 della Legge consolare del 28 gennaio 1866 n. 2804 che recita
"La giurisdizione è volontaria o contenziosa, civile o penale, ed è esercitata dai consoli o dai tribunali consolari, secondo i casi e nei luoghi accennati dalla legge"

Gli art. 157 e seguenti ne circoscrivono ambito e forme.
I consoli, sono "investiti di tutte quelle facoltà che vengono assegnate ai pretori e ai presidenti tribunali; i tribunali consolari avranno quelle accordate ai tribunali civili o di commercio" (art. 157). Si ricorda che le funzioni sono subordinate ai trattati e agli usi (art. 158).
Dunque tutele, interdizioni, inabilitazioni (art. 162); vendita di beni esistenti all'estero e spettanti a persone che non ne possano disporre liberamente (art. 163).

Le decisioni possono dunque essere prese

  • dal console 'giudice'
  • dal console che esercita le attribuzioni del Tribunale consolare, in applicazione dell'art. 71 della Legge consolare
  • dal Tribunale consolare riunito in Camera di Consiglio.
    Esse sono conservate fra gli incartamenti dell'archivio del Tribunale civile fino all'anno 1923; dal 1923 si comincia a formare una distinta serie intitolata 'Affari di giurisdizione volontaria'. E' costituita di posizioni annuali.
    All'interno si trovani fascicoli nominativi (pratiche nominative) e richieste di autorizzazioni sciolte.

Oggetto delle pratiche sono principalmente richieste di autorizzazioni a vendere beni e titoli, a ritirare o impiegare denaro.
Vi sono anche incartamenti relativi a:

  • perizie e nomine d'arbitri;
  • rettifica di nomi;
  • costituzione di consigli di famiglia;
  • nomina curatori.

Gli incartamenti possono contenere i relativi decreti (a titolo esemplificativo: le autorizzazioni a vendere beni, titoli; a ritirare denaro; a impiegare denaro; varie) e/o il carteggio connesso all'affare.