1936, n. 651-3950
1937, n. 1-2350
1937, n. 2351-4090
1938, n. 1-3722
Art. 1-34. Istituzione di una sezione italiana per i detenuti del distretto consolare di Alessandria d'Egitto nell'edificio delle Zaptic (art. 1)
L'assistenza consolare si esplicava in numerose forme. Il Consolato esercitava la giurisdizione civile e penale sui propri nazionali. I privilegi e le esenzioni concesse nel corso dei secoli, note come capitolazioni, costituiscono la cornice entro la quale i consolati operavano. Le questioni tanto civili, quanto penali che riguardavano i sudditi non ottomani, erano infatti competenza dei consolati da cui questi dipendevano, in deroga del principio generale che stabilisce che la giurisdizione è conseguenza della sovranità territoriale. Vigeva il principio giuridico 'actor sequitur forum rei'. Il convenuto, in sintesi, non poteva essere giudicato se non dal tribunale del Consolato da cui questi dipendeva; la giurisdizione consolare si applicava a tutte le controversie esistenti fra i connazionali o che coinvolgessero un nazionale.
La gestione dei procedimenti giudiziari, in specie civile, in deroga al principio generale che stabilisce che la giurisdizione è conseguenza della sovranità nazionale, creava gravi difficoltà nell'amministrazione del contenzioso, rallentandolo in modo cospicuo. Fra i principali inconvenienti si deve ricordare la difficoltà di gestire procedimenti che coinvolgevano individui di nazionalità diversa. L'attore infatti si trovava nella necessità di promuovere tante azioni civili quante erano i convenuti, di fronte a tribunali diversi, che giudicavano con norme differenti. Mancava la riunione delle domande connesse ad un unico procedimento con un inevitabile aumento dei costi ed enormi ritardi su materie che richiedono velocità di decisione. Ma le questioni erano anche altre. Si può ricordare, ad esempio, l'impossibilità del convenuto di proporre istanze di sequestro a garanzia di pagamento nei confronti di sudditi di nazionalità diversa dalla propria. La necessità di una riforma di un sistema percepito come arcaico era sentita e condivisa. L'istituzione di un tribunale 'misto' in grado di gestire i procedimenti che coinvolgevano soggetti appartenenti a nazionalità diverse diventa una realtà nel 1875. Dunque la serie dei procedimenti civili, è costituita fino al 1875 da numeri importanti di incartamenti, spesso anche smilzi. La data dell'approvazione della riforma, costituisce uno spartiacque. La quantità dei procedimenti si contrae perché essi riguardano il solo contenzioso fra nazionali e su materie di minore complessità.
Gli incartamenti sono organizzati cronologicamente per anno, e indivduati in modo puntuale da un numero di fascicolo. Il numero di fascicolo, progressivo, ci segnala le mancanze (fascicoli perduti e/o trasmessi ai tribunali misti per competenza)