L'archivio del Consolato di Alessandria d'Egitto è costituito prevalentemente, seppure non esclusivamente, dai fascicoli dei procedimenti penali e civili dei Tribunali consolari di quella sede e dalla documentazione ad essa correlata.
R. Consolato d'Italia in Alessandria d'EgittoLa gestione dei procedimenti giudiziari, in specie civile, in deroga al principio generale che stabilisce che la giurisdizione è conseguenza della sovranità nazionale, creava gravi difficoltà nell'amministrazione del contenzioso, rallentandolo in modo cospicuo. Fra i principali inconvenienti si deve ricordare la difficoltà di gestire procedimenti che coinvolgevano individui di nazionalità diversa. L'attore infatti si trovava nella necessità di promuovere tante azioni civili quante erano i convenuti, di fronte a tribunali diversi, che giudicavano con norme differenti. Mancava la riunione delle domande connesse ad un unico procedimento con un inevitabile aumento dei costi ed enormi ritardi su materie che richiedono velocità di decisione. Ma le questioni erano anche altre. Si può ricordare, ad esempio, l'impossibilità del convenuto di proporre istanze di sequestro a garanzia di pagamento nei confronti di sudditi di nazionalità diversa dalla propria. La necessità di una riforma di un sistema percepito come arcaico era sentita e condivisa. L'istituzione di un tribunale 'misto' in grado di gestire i procedimenti che coinvolgevano soggetti appartenenti a nazionalità diverse diventa una realtà nel 1875. Dunque la serie dei procedimenti civili, è costituita fino al 1875 da numeri importanti di incartamenti, spesso anche smilzi. La data dell'approvazione della riforma, costituisce uno spartiacque. La quantità dei procedimenti si contrae perché essi riguardano il solo contenzioso fra nazionali e su materie di minore complessità.
La competenza 'penale' è determinata dagli art. 112, 113 e 114 della Legge consolare del 1866 che stabilisce che
- il console sia giudice delle contravvenzioni commesse da Italiani nel distretto del consolato, o a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale (art. 112)
- i Tribunali consolari siano giudici dei delitti commessi da Italiani nel distretto del consolato, o a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale (art. 113).
- le corti di assise di Ancona e Genova (Ancona per l'Egitto) siano competenti sul giudizio dei crimini (art. 114)
Il complesso documentario restituisce un quadro articolato delle attività consolari svolte dalla rappresentanza consolare in quel lungo periodo. Gli archivi dei Tribunali consolari costituiscono tuttavia la parte preponderante del fondo.
Oltre a quella documentazione si evidenziano:
- i carteggi organizzati in titolari di classificazione distinti
- la documentazione delle ‘Scuole’
- la serie quasi completa delle 'Successioni'
- un interessante archivio ‘Leva’
- una campionatura delle 'Espulsioni'
La gestione dei procedimenti giudiziari, in specie civile, in deroga al principio generale che stabilisce che la giurisdizione è conseguenza della sovranità nazionale, creava gravi difficoltà nell'amministrazione del contenzioso, rallentandolo in modo cospicuo. Fra i principali inconvenienti si deve ricordare la difficoltà di gestire procedimenti che coinvolgevano individui di nazionalità diversa. L'attore infatti si trovava nella necessità di promuovere tante azioni civili quante erano i convenuti, di fronte a tribunali diversi, che giudicavano con norme differenti. Mancava la riunione delle domande connesse ad un unico procedimento con un inevitabile aumento dei costi ed enormi ritardi su materie che richiedono velocità di decisione. Ma le questioni erano anche altre. Si può ricordare, ad esempio, l'impossibilità del convenuto di proporre istanze di sequestro a garanzia di pagamento nei confronti di sudditi di nazionalità diversa dalla propria. La necessità di una riforma di un sistema percepito come arcaico era sentita e condivisa. L'istituzione di un tribunale 'misto' in grado di gestire i procedimenti che coinvolgevano soggetti appartenenti a nazionalità diverse diventa una realtà nel 1875. Dunque la serie dei procedimenti civili, è costituita fino al 1875 da numeri importanti di incartamenti, spesso anche smilzi. La data dell'approvazione della riforma, costituisce uno spartiacque. La quantità dei procedimenti si contrae perché essi riguardano il solo contenzioso fra nazionali e su materie di minore complessità.
La competenza 'penale' è determinata dagli art. 112, 113 e 114 della Legge consolare del 1866 che stabilisce che
- il console sia giudice delle contravvenzioni commesse da Italiani nel distretto del consolato, o a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale (art. 112)
- i Tribunali consolari siano giudici dei delitti commessi da Italiani nel distretto del consolato, o a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale (art. 113).
- le corti di assise di Ancona e Genova (Ancona per l'Egitto) siano competenti sul giudizio dei crimini (art. 114)