Corrispondenza e protocolli della corrispondenza in arrivo e in partenza
L'art. 20 della Legge consolare del 28 gennaio 1866 n. 2804 stabilisce che i consoli rivestano la qualità di notai rispetto ai nazionali.
Il console, dunque, si comporta come un notaio, redige, autentica e conserva gli atti. Riceve i testamenti tanto pubblici quanto in forma segreta; redige i protesti per mancanza di accettazione o di pagamento; vidima i libri di commercio; rilascia copie autentiche degli atti rogati o depositati in Cancelleria; rilascia la traduzione della documentazione dalla lingua del posto in cui risiede.
Fra le funzioni amministrative consolari di maggior rilievo:
- la gestione amministrativa delle tutele di minori e incapaci
- la gestione amministrativa e la liquidazione delle successioni.
Il console è il protettore dei cittadini dello Stato da cui ha ricevuto la nomina. La protezione è garantita dal possesso della cittadinanza. L'appartenenza alla nazione comporta anche il controllo svolto dal console e dal suo ufficio. La protezione può estendersi a stranieri che non hanno la rappresentanza; può inoltre essere accordata a sudditi locali. In questo caso questi fruiscono delle immunità e di quei privilegi previsti, secondo il regime delle capitolazioni, per i sudditi delle nazioni ospite.
I consoli "assistono e proteggono i nazionali, tutelano i loro interessi, specialmente se assenti, ed esercitano verso di essi gli atti d'amministrazione permessi dalle leggi ed usi locali" (art. 23).
I consoli accordano passaporti ai nazionali, li concedono pure agli esteri nei casi previsti dai regolamenti e vidimano i passaporti nazionali ed esteri (art. 28 della Legge consolare del 1866).