Gestione amministrativa e liquidazione delle successioni
L'art. 104 del Regolamento consolare del 1866 prevede che i consoli diano "avviso al Ministero per gli affari esteri di ogni decesso di nazionali seguito nel loro distretto, e pervenuto a loro notizia", informandolo anche di tutte le successioni aperte nel distretto, nelle quali siano coinvolti nazionali non presenti in loco. Il console tuttavia, si aggiunge "dovrà astenersi da ingerenza" quando vi siano esecutori testamentari, o siano presenti gli eredi od i loro mandatari.
L'attività del console, nel caso di mancanza di eredi in loco, si configura come attività di difesa/assistenza degli interessi del singolo cittadino defunto e dei suoi successori.
I corposi archivi di successione conservati nei fondi consolari devono la loro forma al dettato dell'art. 111 del Regolamento consolare sopra citato, che stabilisce che i documenti e le corrispondenze relative alle singole successioni debbano essere raccolti in originale od in copia in apposito fascicolo, portante sulla coperta esterna il nome del defunto, ed il numero della successione.
Individuati dalla posizione C7 del titolario di classificazione del 1924