Area dell'identificazione
Tipo
Funzione
Forma autorizzata del nome
Vigilanza sulla Marina mercantile
Forma(e) parallele di nome
Altra(e) forma(e) di nome
Classifica
Area del contesto
Date
Descrizione
Le funzioni attribuite ai consoli a riguardo delle Marina mercantile derivano dal combinato delle norme stabilite dal Codice di commercio, dal Codice per la Marina mercantile, dalla Legge consolare e dai rispettivi regolamenti. Sono diverse ed articolate.
Il console all'estero ricopre la veste di ufficiali di porto. L'art. 116 del Codice di Marina mercantile del 1865 stabilisce che "i capitani o padroni" siano "obbligati di presentarsi personalmente al loro arrivo, subito dopo ammessione a pratica, all'ufficio di porto nello Stato od all'ufficiale consolare in paese estero, e di consegnar loro le carte di bordo". Il console vidima il giornale nautico.
L'ufficiale consolare
- riceve dunque le relazioni nautiche e le dichiarazioni di avaria
- ha il potere disciplinare sui bastimenti nazionali (infligge pene disciplinari per le infrazioni di disciplina commesse dai marinai)
- può esercitare il potere di polizia (l'equipaggio si può presentare agli ufficiali consolari all'estero, per porgere reclami, ad esempio)
- appone il visto alle patenti di sanità
- si occupa dei rimpatri del personale congedato dal servizio nei bastimenti nazionali
- in Paese estero autorizza e riceve gli atti di vendita o cessione di proprietà di una nave