Area dell'identificazione
Codice di riferimento
Titolo
Date
- 1915 - 1924 (Creazione)
Livello di descrizione
Consistenza e supporto
Area del contesto
Nome del soggetto produttore
Storia archivistica
Modalità di acquisizione
Area del contenuto e della struttura
Ambito e contenuto
Carteggio e registri di protocollo delle operazioni di leva.
Le operazioni di Leva sono strettamente legate al riconoscimento della nazionalità.
I consoli esercitano, in materia di leva e rispetto ad altri pubblici servizi, tutte quelle attribuzioni deferite nelle leggi e regolamenti del Regno (art. 60 della Legge consolare del 1866).
Nel rilascio o vidimazione dei passaporti ai nazionali entrati nell'anno 19° , o che appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva, come anche ai disertori o renitenti , l'art. 99 del Regolamento consolare del 1866 stabilisce che i consoli si uniformino alle norme e discipline contenute nella legge e nel regolamento sul reclutamento dell'esercito
In seguito ad accordi intervenuti tra il Ministero degli esteri e il Ministero della Guerra si stabilisce (si veda circolare 7 novembre 1888), che a partire dal 1 gennaio 1889 tutto ciò che avesse riguardato la leva degli italiani all'estero, fosse oggetto di diretta corrispondenza fra quel Ministero e i rr. agenti diplomatici e consolari. Le materie oggetto di questa 'diretta corrispondenza' erano:
- Precetti di leva
- Visite d'inscritti
- Renitenti
- Chiamate degli inscritti alla leva
- Chiamate delle classi all'istruzione
- Elenchi dei giovani soggetti alla Leva
- Militari in congedo illimitato
- Volontariato
- Quesiti e dubbi su casi speciali dipendenti da tali materie
Lo scopo, dichiarato, è quello di dare 'corso più sollecito agli affari di Leva e di servizio militare', evitare i ritardi dovuti al passaggio della corrispondenza dal Dicastero centrale degli esteri agli uffici periferici
Il Ministero degli esteri avrebbe continuato ad occuparsi di casi speciali che, pur essendo attinenti al servizio militare, potevano dare luogo a questioni di nazionalità ed interpretazione di trattati.
Con la legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 n. 23, con l'art. 33, il servizio della leva all'estero 'cambia carattere, non si tratta più di concessioni di viste all'estero fatte ad individui singoli su loro domanda, ma di molteplici attribuzioni affidate dalle leggi alle autorità diplomatiche e consolari in modo permanente' (così riassume la Circolare del Ministero degli affari esteri, n. 631, del 2 luglio 1901)
Nell'Istruzione per il servizio della Leva all'estero, del 1907 (si veda: Ministero della Guerra, Italia. Direzione generale leva e truppa, Istruzione per il servizio della leva all'estero, Roma, Voghera Enrico, 1907) al capo I, art. 3, si ricorda che il servizio della leva per i residenti all'estero è affidato ai R. consoli e viceconsoli e, in assenza di questi, ad ambasciate e legazioni.