L'art. 20 della Legge consolare del 28 gennaio 1866 n. 2804 stabilisce che i consoli rivestano la qualità di notai rispetto ai nazionali.
Il console, dunque, si comporta come un notaio, redige, autentica e conserva gli atti. Riceve i testamenti tanto pubblici quanto in forma segreta; redige i protesti per mancanza di accettazione o di pagamento; vidima i libri di commercio; rilascia copie autentiche degli atti rogati o depositati in Cancelleria; rilascia la traduzione della documentazione dalla lingua del posto in cui risiede.