Autorizzazioni al porto d'armi per legittima difesa. L'autorizzazione contiene
- i dati relativi alla richiesta (data della domanda e nome del richiedente)
- l'identificazione del richiedente con indicazione dei dati anagrafici (paternità e maternità; luogo e data di nascita; domiciliazione; professione)
- l'arma per la quale è richiesto il permesso
- i connotati del richiedente
La autorizzazioni, rilasciate e sottoscritte dal console in un modulo prestampato, hanno durata annuale e sono rilegate in volumi.
Un permesso per portare su di sé un'arma è previsto dall'art. 31 della legge sulla sicurezza pubblica, allegato B, 20 marzo 1865, n. 2248 per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. La licenza è prevista dal r.d. 30 giugno 1889, n. 6133 che approva il testo definitivo del Codice penale per il Regno all'art. 466 e dalla successiva legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 n. 6144 agli art. 16 -18. Le forme della licenza per il porto d'arma sono indicate dal regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza approvato con r.d. 8 novembre 1889, n. 6517, negli art. 13 e 14.
La protezione dei nazionali comporta la loro sorveglianza.
Registro
Corrispondenza diversa relativa al 'Nido'
Corrispondenza