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Descrizione archivistica
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ASDMAE RCItCa-10-07 · Sottoserie · 1931 - 1946
Parte di Archivio del R. Consolato d'Italia in Cairo (1861-1940)

Inventari dei beni del Consolato
L'art. 71 del regolamento consolare del 1866 prescrive che ad ogni mutazione del titolare di un consolato venga compilato in triplo originale l'inventario degli oggetti spettanti alla cancelleria, ed ogni esemplare sia sottoscritto dall'ufficiale consolare che entra in esercizio, e da quello che cessa.

Stato delle successioni (1875-1880)
ASDMAE RCItCa-10-06 · Sottoserie · 1875 - 1880
Parte di Archivio del R. Consolato d'Italia in Cairo (1861-1940)

Il regolamento consolare del 1866 (art. 106) stabilisce che 'gli oggetti e fondi provenienti da successioni consegnati ai consoli dall'autorità locale, o dai mandatari, e quelli eziandio derivanti da successioni di nazionali amministrate e liquidate da essi' siano considerati come depositi, e come tali custoditi nella cancelleria del consolato. L'art. 113 stabilisce conseguentemente la responsabilità dei consoli delle somme, valori, mercanzie ed effetti mobili che provengono da successioni di nazionali, da inscrivere in apposito registro (art. 115)

L'apposito registro, da istituire in tutti i consolati è descritto nell'art. 111:
'un registro, munito di indice alfabetico, per la contabilità delle successioni da essi amministrate o liquidate. Gli incassi e le spese riflettenti le singole successioni' - recita l'articolo - 'saranno inscritte in apposite colonne, ed ogni successione avrà un numero progressivo'. I documenti e le rispettive corrispondenze, raccolte nei fascicoli della serie 'Successioni', dovevano portare in coperta il nome del defunto e il numero della successione.

Depositi giudiziari (1864-1870)
ASDMAE RCItCa-10-05 · Sottoserie
Parte di Archivio del R. Consolato d'Italia in Cairo (1861-1940)

L'art. 113 del Regolamento consolare del 1866 stabilisce la responsabilità del console rispetto alle somme, valori, mercanzie ed effetti mobili che vengono depositati d'ufficio nelle loro cancellerie. Il successivo art. 115 decreta che ogni deposito o ritiro di esso debba essere accertato mediante verbale da inscriversi in apposito registro, nel quale siano indicate le monete, ed i valori od oggetti depositati o ritirati, la provenienza e la causa del deposito.