La funzione giurisdizionale comportava in Egitto una corposa produzione documentale. La gran parte delle carte confluiva, come è evidente, negli incartamenti penali e civili, nei fascicoli correlati al reato, e si trovano negli Archivi dei tribunali civile e penale. Tuttavia si evidenziano gruppi documentali riferibili alla mera gestione del contenzioso. La nomina del personale addetto all'attività (giudici assessori, periti, avvocati); la gestione di singoli casi specifici i rapporti con la Patria e/o il Governatorato, citazioni, notifiche di atti.
L'assistenza consolare si esplicava in numerose forme. Il Consolato esercitava la giurisdizione civile e penale sui propri nazionali. I privilegi e le esenzioni concesse nel corso dei secoli, note come capitolazioni, costituiscono la cornice entro la quale i consolati operavano. Le questioni tanto civili, quanto penali che riguardavano i sudditi non ottomani, erano infatti competenza dei consolati da cui questi dipendevano, in deroga del principio generale che stabilisce che la giurisdizione è conseguenza della sovranità territoriale. Vigeva il principio giuridico 'actor sequitur forum rei'. Il convenuto, in sintesi, non poteva essere giudicato se non dal tribunale del Consolato da cui questi dipendeva; la giurisdizione consolare si applicava a tutte le controversie esistenti fra i connazionali o che coinvolgessero un nazionale.
Documentazione di vario genere, non riconducibile al titolario né ad altra partizione d'archivio, o con riferimenti pluriennali
B. 1:
- Riparazione degli edifici ad uso scolastico del Bulacco a spese della colonia. (1912-1924). Corrispondenza generale; capitolati d'appalto; piante; contabilità spese; relazioni interventi
- Costruzione della R. Scuola Regina Elena di Cairo (1925-1927). Corrispondenza, sottoscrizioni, capitolati, piante, contratti, contabilità spese, rapporti con le ditte
B. 2: - Miscellanea di gestione contabile (1930-1936)
Pratiche a carattere generale e movimento insegnanti. Prospetti statistici
Richieste materiale scolastico